Prassi amministrative per studenti stranieri
Gli studenti stranieri che desiderano soggiornare in Svizzera durante il loro periodo di studio devono richiedere un permesso di soggiorno a scopo di formazione. La richiesta del permesso deve essere inoltrata entro 14 giorni dal proprio arrivo in Svizzera al link riportato sotto.
Gli studenti stranieri residenti nella zona di frontiera che rientrano a casa giornalmente non devono richiedere alcun permesso.
Tutti gli studenti stranieri e gli studenti svizzeri domiciliati in Comuni diversi da quello dove soggiornano a scopo di studio, devono annunciarsi all’Ufficio controllo abitanti del comune di residenza.
A) Procedura per la richiesta di un permesso di residenza per studenti UE/AELS
https://www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/permessi-per-stranieri/dimora-b/
(cliccare su Richiesta nuovo permesso, cittadini UE/AELS, avvio).
Una volta compilati, lo studente deve stampare tutti i documenti (attenzione, non fronte-retro ma su pagina singola), firmarli e allegare:
- 2 fotografie identiche (3.5x4.5 cm), non più vecchie di 6 mesi (indicando sul retro nome, cognome e data di nascita)
- Copia di un documento di legittimazione (carta d’identità o passaporto)
- Modulo “Notifica di arrivo”
- Attestato di immatricolazione emesso dall’Università o conferma di ammissione
- Dichiarazione dell’Università con indicata la durata complessiva e il genere degli studi* (rilasciati dall’Università al momento dell’immatricolazione)
- Copia del contratto di locazione
- Certificato generale del casellario giudiziale
Tutti i documenti devono essere redatti e/o tradotti in italiano.
* Lo studente deve dichiarare di disporre di un alloggio adatto e di sufficienti mezzi sufficienti per seguire i corsi, sostenere il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) e per le proprie necessità. Deve inoltre impegnarsi a lasciare la Svizzera al termine degli studi.
Presentata la domanda, lo studente è autorizzato a risiedere in Svizzera in attesa della decisione.
Lo studente straniero residente in un altro Cantone deve ricevere il consenso dal Cantone di residenza, oppure presentare in Ticino una domanda di cambiamento di Cantone.
Lo studente viene convocato dall’Ufficio della migrazione di Lugano (Servizio nuove entrate, Via Balestra 33) per il controllo dei documenti prima del rilascio del permesso di soggiorno a scopo di formazione.
Qualsiasi cambiamento di indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o della composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare), e la partenza definitiva dalla Svizzera o per un altro Cantone deve essere notificato entro 14 giorni all’Ufficio della migrazione. La notifica non elude l'obbligo di annuncio presso altre Autorità.
Il permesso di studio non dà diritto a svolgere un'attività lucrativa; lo straniero che assolve una formazione o un perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato a esercitare un'attività accessoria se la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d'insegnamento e non prolunga gli studi (gli studenti di nazionalità croata non sono autorizzati all'esercizio di un'attivita accessoria nei primi 6 mesi dal momento dell'ottenimento del permesso). L'orario di lavoro accordato ad uno studente non può superare 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche.
Per procedere con la notifica di inizio attività gli studenti devono seguire la procedura online: https://www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/permessi-per-stranieri/dimora-b/ (cliccare su Notifica inizio attività studenti).
Attenzione: gli studenti stranieri residenti in paesi che non confinano con la Svizzera, per poter svolgere un lavoro devono stipulare un’assicurazione svizzera per le cure medico-sanitarie.
Si prega di cliccare qui per leggere attentamente le avvertenze per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno a scopo di formazione.
B) Procedura per la richiesta di un permesso di residenza per studenti non-UE/AELS
Se soggetto all’obbligo del visto (vedi link https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit/leg_visum.html) lo studente non-UE/AELS deve richiedere l’Autorizzazione d’entrata (visto) all’Ambasciata o al Consolato svizzero del luogo di residenza. L’ingresso in Svizzera è possibile soltanto dopo l’approvazione della domanda.
Attenzione: la procedura per il rilascio del visto può richiedere da uno a quattro mesi. Un visto turistico per la Svizzera non può essere convertito in un visto per studenti.
Indipendentemente dal visto, lo studente deve richiedere un permesso di soggiorno.
Entro 14 giorni dall’ingresso in Svizzera gli studenti no-UE/AELS devono inviare all’Ufficio della Migrazione a Bellinzona i seguenti documenti:
- Autorizzazione d’entrata firmata
- copia del passaporto
- copia del visto
- fototessera (3.5x4.5 cm)
- copia del contratto di locazione
Tutti i documenti devono essere redatti e/o tradotti in italiano.
Lo studente deve dichiarare di disporre di un alloggio conveniente e dei mezzi finanziari sufficienti per seguire i corsi, sostenere il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) e per le proprie necessità. Tale dichiarazione viene rilasciata dall’Università all’atto dell’immatricolazione.
L’Università offre la possibilità di stipulare un’assicurazione per le cure medico-sanitarie (Academic Care) all’arrivo in Svizzera. Lo studente deve inoltre impegnarsi a lasciare la Svizzera al termine degli studi.
Gli studenti riceveranno una prima convocazione presso l’Ufficio della migrazione di Lugano (Servizio nuove entrate, Via Balestra 33) per la verifica dei documenti e una seconda convocazione presso l’Ufficio della migrazione di Bellinzona per la registrazione dei dati biometrici.
In attesa del rilascio del permesso di soggiorno a scopo di formazione lo studente che intende uscire dalla Svizzera deve accertarsi che il visto di ingresso sul passaporto sia ancora valido (in caso contrario deve chiederne uno nuovo all’Ufficio della migrazione di Bellinzona).
Il permesso di studio non dà diritto a svolgere un'attività lucrativa; lo straniero che assolve una formazione o un perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo 6 mesi dal momento dell'ottenimento del permesso a esercitare un'attività accessoria se la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d'insegnamento e non prolunga gli studi. L'orario di lavoro accordato ad uno studente non può superare 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche.
Per procedere con la notifica di inizio attività gli studenti devono seguire la procedura online: https://www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/permessi-per-stranieri/dimora-b/ (cliccare su Notifica inizio attività studenti).
Si prega di cliccare qui per leggere attentamente le avvertenze per i cittadini stranieri non-UE titolari di un permesso di soggiorno a scopo di formazione di studio.
C) Procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno a scopo di formazione
Il permesso deve essere rinnovato ogni anno, almeno 14 giorni prima della sua scadenza, seguendo la procedura online:
https://www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/permessi-per-stranieri/dimora-b/
Attenzione:
L’Ufficio della Migrazione applica multe anche onerose nel caso di mancata osservanza della procedura o dei termini fissati (per esempio per la proroga del permesso o la notifica del cambiamento di indirizzo).
Saranno organizzati degli incontri per dare sostegno a sbrigare le pratiche agli studenti in difficoltà.
La procedura è istituita dall’Ufficio della Migrazione e può subire modifiche in qualsiasi momento senza che l’USI ne sia informata.