Inventore o autore? Chiariamo la differenza

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Servizio comunicazione istituzionale

6 ottobre 2025

Nel contesto universitario, le collaborazioni scientifiche sono frequenti: spesso culminano in pubblicazioni aventi per oggetto una data ricerca e, talvolta, in invenzioni brevettabili. Ma attenzione: essere autore di una pubblicazione scientifica non significa automaticamente essere inventore dei risultati di ricerca ottenuti.

Nel diritto svizzero, così come nella maggior parte degli ordinamenti, la qualità di autore non è rigidamente normata e può riflettere anche logiche di equità. [1] Autore è la persona che ha fornito, con il suo lavoro, un contributo scientifico significativo alla realizzazione, alla qualità e, se del caso, alla revisione di determinati risultati. Quanto il contributo scientifico sia “significativo” è una questione che viene esaminata caso per caso: può trattarsi sia di un lavoro mirato, sia di un atto di riconoscimento di esperienza e conoscenze. [2]

Diversa è la figura dell’inventore, giuridicamente più circoscritta. È inventore solo la persona fisica che ha realizzato l’invenzione, sia in autonomia sia insieme ad altre persone. In quest’ultimo caso, la qualità di co-inventore sarà riconosciuta a tutti coloro che abbiano svolto un’attività intellettuale che abbia contribuito alla realizzazione dell’invenzione, senza necessità che ciascun contributo costituisca esso stesso una regola tecnica nuova e non risultante in modo evidente dallo stato della tecnica. [3]

Autore e inventore non sono sinonimi: nel contesto scientifico, la prima è una qualifica ampia, che riconosce il contributo alla pubblicazione; la seconda è più restrittiva, e rilevante solo per la proprietà intellettuale brevettuale.

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[1] Swiss Academies of Arts and Sciences, Authorship in scientific publications, Analysis and recommendations, Section 2.

[2] Swiss Academies of Arts and Sciences, Code of conduct for scientific integrity, Section 4.4.

[3] Ivan Cherpillod, Propriété intellectuelle, Précis de droit suisse, 797 ss.

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