Documenti stage e convenzione
Il Servizio carriere offre un supporto agli studenti e neolaureati USI che desiderano svolgere un periodo di stage.
Nel caso di uno stage all’estero:
- Convenzione: Se la legge del paese ospitante lo richiede, l’USI può stipulare una convenzione con la realtà professionale
- Borse di studio: Il Servizio carriere mette a disposizione delle borse di studio per gli studenti regolarmente iscritti ad un programma USI, utilizzabili fino a 12 mesi dal conseguimento del titolo.
Nel caso di uno stage in Svizzera per studenti non svizzeri:
- Permessi: il Servizio carriere fornisce una lettera di certificazione stage da presentare all’Ufficio della Migrazione.
Si ricorda che:
- In quanto ente giuridico svizzero, l’Università della Svizzera italiana non può assumersi l’onere assicurativo. Pertanto, se non coperta dalla realtà professionale, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è a carico dello studente.
- L’azienda si impegna a fornire le indicazioni per ottenere il visto e la documentazione necessaria affinché lo stage sia svolto nel pieno rispetto della normativa del paese ospitante. Le formalità relative a visti e documenti sono a carico dello stagiaire e dell’azienda, mentre è esclusa ogni responsabilità dell’università a riguardo.
- Per gli stage svolti in Svizzera, è possibile consultare le "Linee guida - criteri per definire lo STAGE" fornito dal Dipartimento delle finanze e dell'economia (Canton Ticino).
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Documentazione
Di seguito è possibile scaricare i documenti utili per lo svolgimento dello stage:
- Facsimile contratto stage
- Facsimile attestato stage
- Facsimile convenzione stage Italiano
- Facsimile internship agreement English
- Attestati 15 ore / lavoro estivo (scaricabile dallo studente)
I documenti sono scaricabili in formato Word e formattati per la compilazione dei campi necessari.
Si ricorda che:
- Se lo stagiaire è laureato, l’USI può attivare una convenzione di stage entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo.
- È necessario sottoscrivere la convenzione di stage e il progetto formativo prima dell’inizio del tirocinio professionale.
- Lo studente non svizzero che possiede il permesso di dimora “B” può esercitare un’attività lucrativa in Svizzera dopo 6 mesi dal suo arrivo che non superi le 15 ore settimanali (tempo pieno nel periodo estivo), previa modifica del proprio permesso.
Qui l’Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) (in particolare Art. 38)